A seguito della Risoluzione 46/E/2017, pubblicata lunedì 10 aprile 2017, l’Agenzia delle Entrate conferma l’unicità del termine entro cui procedere alla conservazione di tutti i documenti informatici a prescindere dalla loro rilevanza a fini reddituali o Iva.
Infatti, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.M. 17.06.14, la conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, da intendersi, in un’ottica di semplificazione e uniformità del sistema, con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
Questo vuol dire che il termine di riferimento per procedere alla conservazione di tutti i documenti informatici coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, ossia il 31 dicembre 2017.
In caso di periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, i documenti rilevanti ai fini IVA riferibili ad un anno solare andranno comunque conservati entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile.
A titolo esemplificativo, la risoluzione 46/E, riporta quanto segue:
a) un contribuente con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (1.1.2016-31.12.2016) concluderà il processo di conservazione di tutti i documenti rilevanti ai fini fiscali (documenti IVA e altri documenti) al più tardi entro il 31.12.2017;
b) un contribuente con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (1.7.2016-30.6.2017) conserverà i documenti rilevanti ai fini IVA dell’anno 2016 entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi presentata successivamente al 31.12.2016. Presa, quindi, a riferimento la dichiarazione annuale dei redditi del periodo 1.7.2015-30.6.2016 da presentarsi entro il 31.3.2017, il termine di conservazione dei documenti IVA dell’anno solare 2016 sarà il 30.6.2017, insieme agli altri documenti fiscalmente rilevanti del periodo 1.7.2015-30.6.2016.